CERTIFICAZIONE MEDICA AGONISTICA E RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ SPORTIVE


L'obbligo della certificazione medica sportiva per tutti i praticanti di attività sportive in maniera continuativa è in vigore, in Italia, dal 1982 (D.M.18.2.1982 e Circ. Ministero Sanità 31.1.1983 n.7).

Dalla "CIRCOLARE RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2013" della FITri:

(phocadownload/data2012/20121204_103330_1.pdf)



TESSERAMENTI AMATORIALI

In materia di Tesseramento Amatoriale si fa presente che il Consiglio Federale ha approvato all'unanimità l'abolizione del tesseramento amatoriale con vincolo annuale a partire dai rinnovi per l'anno 2013.

Pertanto tutti gli atleti Giovani (Youth A - Youth B e Junior), Senior e Master con tesseramento 2012 di tipo amatoriale, che intendono proseguire l'attività sportiva per l'anno 2013, potranno farlo:

-Cambiando tipologia di tesseramento, da Amatori ad Agonisti;

-Presentando obbligatoriamente la certificazione medica prevista dalla legge per la pratica dell'attività sportiva agonistica;

-Versare la relativa quota di tesseramento.



Dal "Regolamento Tecnico FITri 2013":

(phocadownload/data2013/20130318_121414_1.pdf)



Art. 2 Definizione attività agonistica promozionale:

1) Gli atleti e le atlete possono essere classificati secondo le seguenti tipologie di attività:



Attività Agonistica:

Categorie d'età (Da S1 a Master 8);

Giovani (Youth A, Youth B, Junior, Under 23)



Attività Promozionale:

Giovanissimi (Cuccioli, Esordienti, Ragazzi)

Categorie (da Youth A a Master)



NE DERIVA CHE TUTTI I TESSERATI FITRI A PERTIRE DAGLI YOUTH A IN SU DEVONO PRESENTARE REGOLARE CERTIFICAZIONE MEDICA PER LA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA.



L'assenza del certificato comporta responsabilità civile e assicurativa a carico del Presidente e degli amministratori della società.

In caso di infortunio sul campo di gara o in allenamento ad atleta che pratica attività senza certificato d'idoneità o con certificato non a norma di legge, la responsabilità civile e penale ricade sul presidente della società e su tutti coloro che presumibilmente potevano essere al corrente della situazione (dirigenti della società: consiglieri, segretario, direttore sportivo, allenatore).

Responsabile è anche il medico della società che ha l'obbligo di accertare l'avvenuta effettuazione delle visite previste.







LE ASD/SSD DEVONO SEGNALARE I NOMI DEI PROPRI ATLETI NON IN REGOLA CON IL RINNOVO DEI CERTIFICATI MEDICI ALLA FEDERAZIONE, CHE PROVVEDERÀ ALLA SOSPENSIONE DEL TESSERAMENTO FINO ALLA COMUNICAZIONE DI RIAMMISSIONE.



Nel caso in cui, un atleta non tesserato, decida di iscriversi ad una gara di distanza non superiore al super sprint, utilizzando il tesseramento giornaliero, dovrà presentare un certificato medico generico per la pratica sportiva non agonistica. Per distanze a partire dallo sprint in su, il certificato medico dovrà essere agonistico e SPECIFICO PER LA PRATICA DEL TRIATHLON anche per le gare a staffetta.

Nella sfortunata ipotesi del verificarsi di un infortunio ad un atleta iscrittosi ad una manifestazione mediante Daily Pass ma senza idonea certificazione medica, la responsabilità civile e penale ricade sul Presidente del Comitato Organizzatore, che viene ad assumere gli stessi obblighi del presidente di una società sportiva.



Il presidente della società deve:

- far effettuare all'atleta l'obbligatoria visita sportiva prima del tesseramento alla Federazione;

- predisporre la richiesta di visita medica che deve indicare oltre ai dati personali dell'atleta anche i dati societari e il codice di affiliazione alla Federazione;

- verificare l'identità e i dati anagrafici dell'atleta;

- controllare la scadenza delle certificazioni di tutti gli atleti tesserati, predisporre le nuove richieste e se necessario richiedere alla Federazione il blocco del tesseramento;

- controllare la regolarità del certificato che deve recare il codice identificativo regionale, il timbro e la firma del medico dello sport che ha effettuato la visita rifiutando certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati dalle vigenti leggi;

- controllare il numero d'iscrizione dello specialista o della struttura privata presso l'albo regionale se il certificato è stato rilasciato da uno specialista ovvero da una struttura privata;

- Conservare obbligatoriamente, in apposito archivio, le certificazioni d'idoneità dei propri atleti.

Infine, è importante sottolineare che eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità, sottoscritte dall'atleta, allo scopo di liberare il Presidente della società o del comitato organizzatore, ai sensi di legge non hanno alcuna validità.