ASSEMBLEA REGIONALE

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Vademecum
Assemblea Elettiva Regionale



Si ricorda che ai sensi della normativa federale è necessario, alla fine del Quadriennio
Olimpico, rinnovare gli Organi Centrali e Territoriali della Fitri.
A tal fine ogni Regione dovrà rinnovare il Comitato Regionale, ove già esistente, ed
eleggerne uno nuovo laddove nel corso dell’attuale quadriennio si sono verificate le condizioni
previste dai regolamenti FITri.



Ciò comporta la necessità di procedere all’indizione dell’Assemblea Regionale Elettiva.
L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle Affiliate della Regione aventi diritto
di voto o da loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario e regolarmente
tesserati alla F.I.Tri., nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici tesserati eletti in seno alle
Società che hanno sede nell’ambito della Regione, aventi diritto a voto.
Pertanto, ogni Società è tenuta prima dei 10 giorni antecedenti la celebrazione
dell’Assemblea Regionale elettiva ad eleggere nel corso di un’Assemblea societaria un
rappresentante degli Atleti ed uno dei Tecnici.



Per rendere più agevoli tutte le operazioni all’uopo necessarie si riportano, di seguito,
alcune note esplicative in merito ai diritti e doveri delle Società/Associazioni Sportive:


DIRITTO DI VOTO:
E’ acquisito da tutte le Società che:


- siano affiliate alla FITri da almeno 12 mesi ( periodo minimo previsto che deve
essere maturato in data precedente a quella di celebrazione assemblea. Es.: Se
l’Assemblea Regionale è prevista per il 15 dicembre 2008, allora la Società “X”
affiliata il 12 dicembre 2007 ha maturato 12 mesi dato che l’assemblea si terrà,
appunto, il 15 dicembre 2008);
- abbiano svolto nell’arco di tale periodo (12 mesi minimi) effettiva attività
agonistica,cioè devono aver partecipato a qualsivoglia campionato, gare
individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione;
ALTRI IMPORTANTI REQUISITI AL FINE DI POTER PARTECIPARE E VOTARE
ALL’ASSEMBLEA SONO:
- non essere colpiti da provvedimenti disciplinari inflitti dagli Organi di
Giustizia in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell’assemblea;
- essere in regola con il pagamento delle quote di riaffiliazione e tesseramento
(ex art. 16.06 dello Statuto Federale);
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA:
Le società affiliate sono rappresentate all’Assemblea:
· dal Presidente, o da un componente del Consiglio Direttivo munito di
specifica delega rilasciata dal Presidente;
· dal rappresentante degli atleti;
· dal rappresentante dei tecnici.


Il Presidente o legale rappresentante dell’affiliato o il dirigente da questi delegato può
rappresentare in Assemblea per delega un “TOT” di associazioni/società sportive oltre la
propria secondo le seguenti proporzioni:



· 1 associazione o società sportiva oltre la propria se all'Assemblea hanno
diritto di partecipare oltre 20 associazioni o società sportive con diritto
al voto;
· 2 associazioni o società sportive oltre la propria se all'Assemblea hanno
diritto di partecipare oltre 50 associazioni o società sportive con diritto
al voto;
· 3 associazioni o società sportive oltre la propria. se all'Assemblea hanno
diritto di partecipare oltre 100 associazioni o società sportive con diritto
al voto;
· 4 associazioni o società sportive, oltre la propria. se all'Assemblea
hanno diritto di partecipare oltre 200 associazioni o società sportive con
diritto al voto;
I componenti il Consiglio Regionale, i Presidenti Regionali ed i candidati alle cariche
elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.


N.B. si ricorda che la delega deve essere accompagnata da copia del documento di
identità del delegante



La possibilità di rilasciare deleghe è prevista per i soli Presidenti.
Per i Rappresentai di Atleti e Tecnici vige, invece, la seguente disciplina:


ATLETI: Non è ammesso il rilascio di deleghe, pertanto l’atleta eletto dalla propria
società a partecipare ai lavori dell’assemblea che non può prendervi parte sarà sostituito, in via
automatica, dal primo dei non eletti.


TECNICI: Non è ammesso il rilascio di deleghe, pertanto il tecnico eletto dalla propria
società a partecipare ai lavori dell’assemblea che non può prendervi parte sarà sostituito, in via
automatica, dal primo dei non eletti.