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Giustizia Sportiva: sospensione dei termini dei procedimenti fino al 15 aprile

Dal mondo gare

La Federazione Italiana Triathlon, in accordo con quanto disposto dall'art. 83 “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e su richiesta degli Organi Federali competenti, ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia a partire dalla data di sospensione di cui al decreto e fino alla data del 15 aprile 2020

La sospensione si applica a tutti i procedimenti pendenti alla data odierna in qualsiasi fase, stato e grado essi si trovino, compresa l'attività di competenza della Procura Federale di indagine e di esercizio dell'azione disciplinare e che durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati. Ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

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