DPCM del 3 novembre: le misure anti contagio da Covid-19

images/2020/FOTO/Varie/medium/BallabioGP2_FITRI_-6418.jpg

Il 3 novembre 2020, Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei Ministri, ha firmato un nuovo DPCM che contiene le misure aggiornate per il contenimento dell'epidemia legata alla diffusione del Coronavirus. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Riportiamo un estratto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le disposizioni relative all'universo sportivo.

 

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;
pp) I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

Si raccomanda di prendere visione degli articoli
- Art. 2 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto,
- Art. 3 - Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto,
del suddetto DPCM e delle disposizioni a carattere regionale.

 

Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 3 novembre 2020

Il DPCM del 3 novembre 2020
(Allegati al DPCM del 24 ottobre 2020)

 

LINK UTILE (in continuo aggiornamento):
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri


 

I DOCUMENTI CORRELATI:

Il DPCM del 24 ottobre 2020
(Allegati al DPCM del 24 ottobre 2020)

Il DPCM del 18 ottobre 2020
(Allegati al DPCM del 18 ottobre 2020)

Il DPCM del 13 ottobre 2020
(Allegati al DPCM del 13 ottobre 2020)

Il DPCM del 7 settembre 2020
(Allegati al DPCM del 7 settembre 2020)

IL DPCM del 7 agosto 2020 (PDF)

IL DPCM dell'11 giugno 2020 (pdf)
(Allegato al DPCM dell'11 giugno)

Il DPCM del 17 maggio 2020
(Allegati al DPCM del 17 maggio)

Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 in Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: firmato il DPCM del 26 aprile
Il DPCM del 26 aprile: testo completo

Coronavirus, firmato il DPCM del 10 aprile
Il DPCM del 10 aprile: testo integrale

Coronavirus, firmato il DPCM del 1 aprile
Il DPCM del 1 aprile: testo integrale

Il testo dell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo

Coronavirus, firmato il DPCM del 9 marzo 2020
IL DPCM del 9 marzo: testo completo

Coronavirus, firmato il DPCM dell'8 marzo 2020
Il DPCM dell'8 marzo 2020 in pdf

Coronavirus, firmato il DPCM del 4 marzo 2020
Il DPCM del 4 marzo 2020 in pdf

Coronavirus, firmato il DPCM del 1 marzo 2020
Il DPCM del 1 marzo 2020 in pdf

Il DPCM del 25 febbraio 2020