Indennità per collaboratori sportivi: emanato il decreto attuativo. Tutte le informazioni

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Con la pubblicazione del decreto interministeriale emesso di concerto dal Ministero dell’Economia e Finanze e dal Ministero delle Politiche Giovanili e dello Sport che disciplina l’indennità sostitutiva dei cosiddetti compensi sportivi (vedi art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), emergono diverse novità che sono illustrate nell’articolo redatto dal presidente del collegio dei revisori dei conti della FITRI Federico Loda.

Per quanto concerne la natura dell’indennità, che si ricorda non è soggetta a tassazione Irpef, il decreto in commento precisa che la stessa è riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, presso le Federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate, nonché presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all' articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, qualora soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
b) gli altri organismi sportivi di cui al presente comma devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.

Ai sensi del Decreto Ministeriale l’indennità non è cumulabile con le prestazioni e le indennità previste dal Decreto-legge n. 18 del 2020:

articolo 19 - Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;

articolo 20 - Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;

articolo 21 - Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;

articolo 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;

articolo 27 - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

articolo 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;

articolo 29 - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

articolo 30 - Indennità lavoratori del settore agricolo;

articolo 38 - Indennità lavoratori dello spettacolo;

articolo 44 - Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

Inoltre, viene ribadito che l'indennità non è riconosciuta a coloro che nel mese di marzo 2020 hanno percepito il reddito di cittadinanza.

Importante novità è rappresentata dalla precisazione che le risorse (in tutto 50 milioni di euro) saranno prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell'anno 2019, non hanno percepito compensi sportivi superiori complessivamente a 10.000 euro. Purtuttavia, le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.

La presenza di altri redditi, in relazione al mese di marzo 2020 inibisce l’erogazione dell'indennità in oggetto; sono espressamente richiamati i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Sembrerebbero compatibili i redditi da partecipazione, salvo che l’interessato non sia iscritto ad una gestione previdenziale obbligatoria (es. commercianti o artigiani).

Il decreto contiene le (tanto attese) modalità di presentazione della domanda. In particolare, la domanda dovrà essere presentata da ciascun interessato a Sport e Salute SpA entro il 30 aprile 2020, attraverso la piattaforma informatica dedicata. Sarà sufficiente compilare ogni campo della procedura on line che verrà attivata sul sito di Sport e Salute indicando i seguenti elementi essenziali:

a) dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza, recapiti di posta elettronica e telefonici;
b) dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
c) IBAN dell'avente diritto;
d) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l'apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica di Sport e Salute SpA;
e) la dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, di preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data di entrata in vigore del DL 18 del 2020, di non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, nonché di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n.18 del 2020, né del reddito di cittadinanza dì cui al decreto-legge n. 4 del 2019.

La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a) copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell'avente diritto;
b) copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
c) solo in assenza dei documenti di cui alla lettera b), copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020.

La quietanza di pagamento dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi essenziali: parti coinvolte (collaboratore e soggetto per cui ha svolto la collaborazione), importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente).

La domanda e la relativa documentazione sono presentate, previo accreditamento dell’interessato, sulla piattaforma messa a disposizione da Sport e Salute SpA; la piattaforma informatica sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute. La procedura prevede tre fasi:

  • la prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile da martedì 7 aprile su www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
  • l’accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;
  • la compilazione e l’invio della domanda: subito dopo l’accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Ricevute e acquisite le domande attraverso l’illustrata procedura, e fatto salvo l'ordine di priorità per i soggetti che non hanno conseguito nel 2019 compensi sportivi eccedenti i 10.000 euro, Sport e Salute provvederà ad istruire le richieste secondo l'ordine cronologico di presentazione, assicurato con il rilascio, attraverso la piattaforma informatica, di una notifica di avvenuta ricezione della stessa.

Sport e Salute SpA verificherà la completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa ed effettua idonei controlli, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fornite.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, Sport e Salute SpA utilizza le proprie strutture territoriali e richiede, previa intesa, elementi di riscontro all'Agenzia dell'entrate e agli enti previdenziali anche con riferimento alla verifica della sussistenza di tutti requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale. A tal proposito Sport e Salute SpA potrà effettuare verifiche e controlli a campione, anche in loco, presso gli enti (Federazioni, DSA ed Enti di Promozione Sportiva, nonché i sodalizi sportivi), avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.

Sport e Salute SpA. potrà chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie o integrazioni documentali in caso di domande incomplete, che dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto all'indennità.

Va ribadito che le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, saranno approvate in ordine cronologico di ricevimento. L'efficacia dell'approvazione ai fini del riconoscimento del beneficio è subordinata alla disponibilità di fondi. Verrà data piena rilevanza all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Qualora dovesse emergere dal monitoraggio delle domande pervenute che la dotazione (50 milioni di euro) fosse in procinto di esaurirsi, Sport e Salute SpA non prenderà in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, Sport e Salute SpA erogherà l'indennità direttamente all'avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda.

In attesa della pubblicazione della piattaforma, Sport e Salute SpA consiglia di:

  1. caricare sul computer il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);
  2. tenere a disposizione i dati essenziali (es. codice fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma);
  3. disporre dei dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
  4. conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;
  5. accertarsi che il rapporto di collaborazione per cui si intende presentare la domanda di indennità rientri nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. compensi sportivi) e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;
  6. verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di Legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);
  7. disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;
  8. verificare, se la collaborazione in corso sia con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, iscritta al Registro del CONI;
  9. verificare, se la collaborazione sportiva interessa una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI.

Alla luce delle indicazioni fornite con Il Decreto Interministeriale rimane irrisolto il dubbio se la domanda possa essere presentata dagli atleti e dagli accompagnatori. Il richiamo generico alle indennità di cui all’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR potrebbe far propendere per una risposta affermativa, nel mentre il richiamo al contratto di collaborazione ed alla lettera di incarico, presente nel Decreto Interministeriale, evoca il rapporto che si instaura tra società sportiva e allenatore, tecnico, etc.

Sport e Salute Spa, nell’ambito delle risposte fornite nella sezione Faq ha precisato che l’indennità in commento, ricorrendo tutti presupposti individuati dal Decreto, spetta anche agli atleti.

Altre interessanti precisazioni richiamate nelle Faq riguardano:

  1. l’irrilevanza dei redditi fondiari (terreni e fabbricati) o finanziari ai fini del diritto a richiedere l’indennità;
  2. l’irrilevanza del compenso previsto contrattualmente dalla lettera di incarico (o contratto) per il mese di marzo 2020: in ogni caso l’indennità corrisposta sarà di 600 euro;
  3. l’irrilevanza della coesistenza di più rapporti di collaborazione sportiva: in ogni caso spetta un’unica indennità di 600 euro anche in presenza di più collaborazioni;
  4. le società sportive non potranno presentare la domanda per conto dei propri collaboratori sportivi e atleti;
  5. l’indennità potrà essere accreditata anche sul circuito Paypal esclusivamente nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN.

 

 

 

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