Decreto Liquidità: le misure per lo sport

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) che reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, oltre che di proroga di termini amministrativi e processuali.

Tra le varie misure adottate, di particolare importanza per il settore sportivo è quanto disposo dall’art. 14 (Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti).

La norma prevede l’ampliamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva, di cui all’art. 90, comma 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato dall’Istituto per il Credito Sportivo, fino al 31 dicembre 2020. Il Fondo potrà garantire i finanziamenti che l’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario erogherà per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI. La norma prevede anche la costituzione di un apposito Comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, di cui all’art. 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità dei suddetti organismi sportivi che saranno concessi secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei fondi speciali dell’Istituto medesimo.

A poter beneficiare di questa ulteriore misura sono le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.

I criteri di accesso ed il relativo regolamento sono in fase di predisposizione da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo.

 

 

FACILITAZIONI CREDITIZIE PER IL COMPARTO SPORTIVO: GLI AGGIORNAMENTI
(contributo del presidente del collegio dei revisori dei conti della FITRI Federico Loda)

Il recente DL 23/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 aprile ha portato in dote al mondo sportivo 35 milioni di euro. L’intervento, che sarà gestito attraverso l’ICS – Istituto per il Credito Sportivo è destinato non solo ai sodalizi sportivi, ma anche alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive Associate nonché agli Enti di Promozione Sportiva.

In particolare, il primo comma dell’art. 14 del decreto “Liquidità” prevede una dotazione straordinaria di 30 milioni di euro per il Fondo di garanzia istituito dalla Legge n. 289/2002. Trattasi di un Fondo gestito dall’ICS per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

La garanzia prestata dal Fondo, in base alla Legge istitutiva, è di natura sussidiaria e si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti da apposito regolamento ed opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

La garanzia può interessare i finanziamenti erogati direttamente dall’Istituto per il Credito Sportivo ma anche quelli concessi da altri intermediari bancari. Il testo del Decreto-legge fa riferimento alle “esigenze di liquidità” dei destinatari, con ciò aprendo – in linea teorica – alla possibilità che il finanziamento non sia espressamente destinato ad un investimento immobiliare o, comunque, al finanziamento degli altri interventi individuati dalla Legge n. 289/2002.

L’inclusione dei finanziamenti per esigenze di pura liquidità trova conferma nella relazione illustrativa al DL in commento, ove si precisa che “nella fase dell’emergenza pandemica da Covid-19, l’urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è infatti quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte e così via La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport“.

A quanto sopra indicato si affianca un secondo intervento sotto forma di concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’ICS o altri istituti bancari alle Federazioni, DSA, Enti di Promozione Sportiva e società sportive.

In questo contesto le modalità operative di erogazione del contributo sono demandate ad un provvedimento che dovrà essere adottato dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali istituito presso l’ICS.

Non è chiaro, in assenza di indicazioni ufficiali, se l’intervento in commento possa interessare mutui già in essere oppure sia circoscritto alle operazioni che verranno deliberate entro il 31 dicembre 2020, orizzonte temporale espressamente richiamato dal testo del Decreto.

Si osserva, altresì, che la platea dei destinatari sembrerebbe essere più ampia rispetto a quella individuata dalla Legge istitutiva del Fondo di garanzia. Il DL 23/2020 riconosce tra i beneficiari, oltre agli Organismi Sportivi, anche le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, con ciò includendo anche le associazioni prive di personalità giuridica, che ex adverso non sono contemplate nell’art. 90 della Legge n. 289/2002.

Gli interventi a favore del mondo sportivo, infine, non sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea ai senti dell’art. 108 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

 

DOCUMENTI UTILI:
Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020
Il “Decreto Liquidità” illustrato dall'Agenzia delle Entrate

 

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